Due sono le questioni da cui partire: l’incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro con l’ente tramite il quale il volontario-amatore svolte l’attività amatoriale; l’obbligo della assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché la responsabilità civile verso i terzi.
Tuttavia, mentre nel Terzo Settore è assolutamente vietato remunerare il volontario, salvo il rimborso spese correttamente documentate, per cui vengono esclusi i rimborsi spese forfetari, nell’ambito dello sport dilettantistico, rimane confermata la possibilità di riconoscere all’amatore gli emolumenti indicati all’art. 67, comma 1, lett. m), che vengono tuttavia riformulati. Gli emolumenti da corrispondere a fronte di prestazioni amatoriali vengono così ridefiniti: indennità di trasferta e rimborsi spesa forfettari; premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive; di importo non superiore al limite reddituale di cui all’art. 69, comma 2, Tuir, attualmente pari ad euro 10.000,00 annui per percipiente. Sostanzialmente non ci sono variazioni rispetto alla formulazione preesistente, se non per effetto di due interventi di interpretazione autentica contenuti nell’articolo 36, comma 7, dello schema del provvedimento: la qualificazione come redditi diversi ai sensi della lett. m), si intende operante sia ai fini fiscali che ai fini previdenziali soltanto entro il limite di euro 10.000,00; per “premi” e “compensi” erogati nell’esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali ottenuti nelle competizioni sportive.
Tratto da “Il lavoro sportivo e la riforma”, di Doriana Sannipaola – Arco 1/2022