Sono lavoratori sportivi, ad esclusione delle prestazioni amatoriali fin qui analizzate, in base alla definizione contenuta nella bozza di provvedimento: gli atleti; gli allenatori; gli istruttori; i direttori tecnici; i direttori sportivi; i preparatori atletici; i direttori di gara.
E questo senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso, ad esclusione delle prestazioni amatoriali. Al di fuori delle prestazioni amatoriali, l’attività di lavoro sportivo, ricorrendone i presupposti, potrà costituire oggetto di: rapporto di lavoro subordinato; rapporto di lavoro autonomo – anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative; prestazioni occasionali – secondo la disciplina del c.d. PrestO di cui all’art. 54 bis del D.L. 50/17 convertito in L. 96/17 (nuova normativa sui voucher).
Tratto da “Il lavoro sportivo e la riforma”, di Doriana Sannipaola – Arco 1/2022